L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Chiunque - cittadini, imprese, associazioni, etc. – rilevi, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati nell’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzando l’istituto dell’accesso civico può, dunque, segnalare l’inosservanza direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.
L'accesso civico può essere:
- Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
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Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
Per consultarei contenuti dell'obbligo consultare le relative sezioni.